1) "Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa
da € 154,93
a € 516,45"

2) "Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa
di € 77,46"

3) Chiunque fa commercio di cani o di gatti, al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa
da € 2.582,28
a  € 5.164,56"

Sentenza della corte di cassazione del 30 gennaio 1999
"Non prendersi cura dell'animale equivale a maltrattarlo.
Maltrattamento non è solo infliggere sofferenze ad un animale, ma anche rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere, quali procurargli cibo, riparo, ecc".
Il maltrattamento di animali viene punito dall'Art. 727 del Codice Penale, notificato per l'aspetto sanzionatorio dalla legge n.281 del 14/08/1991.
 

L'ART. 1 cita: "Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente".

L'ART. 7 sancisce che: "E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà".

L'ART. 9 : "I gatti in libertà possono essere soppressi, soltanto in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, solamente se gravemente malati o incurabili".
Le singole regioni hanno emanato leggi regionali in materia:
"L'uccisione o il danneggiamento di animali altrui viene punito dall’ART. 638 del Codice Penale".


L'ART. 146 delle Leggi Sanitarie prevede che: "Chiunque in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa che varia da…. ".